1. Sono vietate, nell'etichettatura o nella pubblicità, le affermazioni generiche secondo cui una particolare regola o normativa regionale o privata in materia di produzione biologica è più rigorosa, più biologica o comunque superiore alle disposizioni della presente legge o a qualsiasi altra normativa.
2. Sono ad ogni modo ammessi, nell'etichettatura o nella pubblicità, riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e comunque conformi ai requisiti generali in materia di etichettatura, di cui alla citata direttiva 2000/13/CE.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle disposizioni indicate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può adottare misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.